Cosa fare se e Normative

Cosa fare se..

La prima cosa da fare è segnalare lo smarrimento del cane (la segnalazione deve essere fatta dal proprietario o dai detentori a qualsiasi titolo dell’animale) agli uffici di Anagrafe Canina della ASL. La segnalazione deve essere tempestiva – entro 48 ore – e  confermata per iscritto entro 15 giorni dall’evento (L.R. 34/97 Art. 14) con denuncia di smarrimento, tramite apposito modulo.NMettersi in contatto col canile sanitario o privato convenzionato della zona e Comune in cui si è smarrito il cane per sapere se è stato accalappiato. Eventualmente, soprattutto se il cane non è chippato, andare a controllare di persona la presenza dell’animale. Informarsi su tutte le strutture attigue sul territorio per poterle visitare alla ricerca   dell’animale.

  • Contattare gli Uffici per i Diritti degli Animali del territorio e le Associazioni animaliste, che possono aiutare nel ritrovamento;
  •  Affiggere locandine con foto del cane, data e luogo di smarrimento e il proprio recapito telefonico. Andare alla ricerca del cane e fare in modo che comunque qualcuno
  • rimanga sempre nei dintorni dell’abitazione per accogliere il cane in caso tornasse da solo. Purtroppo le dinamiche di smarrimento sono diverse da caso a caso, conviene
  •  quindi rivolgersi sempre ad associazioni o guardie zoofile per avere i suggerimenti di come muoversi. Pubblicare su fb un unico post (per non perdere segnalazioni e avvistamenti nei commenti) con informazioni chiare e complete: data e luogo di smarrimento, se aveva chip, collare, medaglietta o segni particolari, recapiti – da condividere nei gruppi di zona e in quelli dedicati agli smarrimenti

L’ABBANDONO E’ UN REATO PENALE. Chi abbandona un animale può essere punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro (Legge 189/04 che ha riformato l’articolo 727: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”). Se si assiste a un abbandono, bisogna raccogliere più dati possibili per individuare i responsabili del reato e per denunciarli all’autorità giudiziaria.

Fatta questa premessa, arriviamo a cosa fare se si trova un cane presunto abbandonato

    ATTENZIONE – Non tutti i cani che si vedono per strada, soprattutto in campagna, sono cani abbandonati. Potrebbero essere cani smarriti o cosiddetti di quartiere ( esistono Leggi Regionali che prevedono la presenza di cani di quartiere, ossia un cane libero accudito dalle persone di zona. Altre leggi prevedono la reimmissione dei cani sul territorio di appartenenza, dopo la loro sterilizzazione. ATTENZIONE: in alcune zone di Italia esistono i così detti ‘cani selvatici o ferali’. Sono cani che vivono generalmente in branco, completamente liberi, non socializzati con l’uomo, e che prevedono autonomamente al loro sostentamento. Generalmente non rappresentano un ‘pericolo’ perché si tengono ben distanti dall’uomo e dalla civiltà. In questo caso, un nostro intervento porterebbe solo conseguenze negative, salvo il caso di un cane ferito in modo grave. Un cane ferale in canile difficilmente troverà casa e il box sarà il posto dove vivrà e morirà. Quindi, se vi imbattete in cani in un luogo remoto, in branco, che vi osservano da lontano…lasciateli perdere. Spesso questi branchi sono monitorati a distanza da gruppi di volontari.

    Quindi se vi trovate di fronte un cane che va sicuro per la sua strada, non attraversa, sa come muoversi, non dimostra paura, è socializzato, probabilmente avete di fronte un animale libero accudito, oppure, un cane che viene lasciato libero di girare dagli stessi proprietari (cosa proibita e anche molto pericolosa). Se invece vedete un cane che si butta in mezzo alla strada, segue la gente, manifesta atteggiamenti di paura, si muove in maniera inconsulta, probabilmente si è smarrito o è stato abbandonato. Ovvia la situazione di gravità quando si vede un cane molto magro o addirittura ferito. L’intervento è necessario in ogni caso quando il cane si trova in situazione di pericolo, come su una strada trafficata.

    In questo caso bisogna chiamare per prima cosa i VIGILI segnalando il pericolo per il cane stesso e per chi si trova sulla sua strada.
    Se invece la situazione è più tranquilla si può provare ad avvicinare il cane magari accucciandosi e chiamandolo piano, offrendogli qualcosa da mangiare. Se il cane si avvicina e non appare aggressivo si controlla collare ed eventuale medaglietta. Si mette il cane in sicurezza e si comincia a chiedere in zona se riconoscono il cane. Se c’è un veterinario nelle vicinanze conviene verificare la presenza del microchip. Se non si riuscisse a risalire al proprietario si devono contattare le autorità competenti restando sul luogo del ritrovamento.

    Bisogna rivolgersi ai Vigili Urbani, obbligati a intervenire dal regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/1954, o ai Servizi Veterinari delle ASL, anche loro tenuti ad avere reperibilità 24 ore su 24, giorni festivi compresi. Obbligati ad intervenire anche i Carabinieri (112).

    Il cane recuperato verrà strasferito al canile sanitario e successivamente in quello convenzionato col comune di ritrovamento.

    In caso si volesse offrire ospitalità al cane trovato bisogna denunciare il ritrovamento ai Vigili urbani, verificare la presenza di microchip e al tempo stesso segnalare il ritrovamento con volantini, segnalazione sui social e associazioni animaliste di zona.

   L’affido dura 60 giorni, il tempo necessario per vedere se si ritrova il proprietario in caso di cane sprovvisto di microchip. Non può essere dato in adozione prima di tale data. Passati i due mesi potete decidere se adottare il cane e procedere secondo legge. Se invece volete cercargli adozione, consigliamo di rivolgersi ad una Associazione per avere il supporto necessario in caso di eventuale affidamento a terzi

Ricordiamo che: l’omissione di soccorso di animali è per la legge un illecito punito con una sanzione amministrativa. L’utente della strada, in caso di incidente con animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Il trasgressore è punibile con una sanzione amministrativa da 422 a 1.694 euro.

L’obbligo di soccorso non grava solo sul soggetto che ha cagionato l’incidente ma anche su chi sia stato comunque coinvolto in esso; in quest’ultimo caso, però, la pena è meno severa.

L’omissione di soccorso di animali si trasforma in reato, cioè in un crimine punito con la prigione, nel caso in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso ed è quindi possibile che si integri il grave reato di uccisione di animali, punita con la reclusione da quattro mesi a due anni. Non è da escludere, poi, che se dall’omissione di soccorso di animali derivi non la morte, ma il ferimento dello stesso, si integri l’ipotesi delittuosa di maltrattamento di animali,  punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro.

Se si vede/incontra un animale ferito
Chiamare subito i Vigili urbani e la ASL. Sono entrambi tenuti ad intervenire, se non lo facessero sono denunciabili per omissione di pubblico servizio. Se le condizioni dell’animale fossero gravi, e non ci fosse l’intervento da vigili e Asl, bisogna portarlo da un veterinario sollevandolo con delicatezza, magari su qualcosa di rigido. Il veterinario ha il dovere di assistere l’animale (articolo 16 del Codice Deontologico della categoria: “Il Medico Veterinario ha l´obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”).

Normativa nazionale

  • Legge n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
  • Legge 244/2007 art. 2 comma 371 – modifica l’art. 4 della Legge n. 281/1997 e prevede la presenza nei canili di volontari preposti alla gestione delle adozioni dei cani come condizione essenziale perché i Comuni possano stipulare convenzioni con le aziende private per la gestione dei canili
  • Accordo Stato Regioni del 6.02.2003 – detta norme per la detenzione e il commercio di animali da compagnia
  • Decreto Legislativo n. 116/92 – dal 1° gennaio 2017 verrà abrogato dal D. Lgs. 26/2014.  Attua la Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, stabilisce norme sugli spazi riservati agli animali da esperimento, a cui fa riferimento la L.R. 34/97 del Lazio nello stabilire gli spazi minimi per la detenzione dei cani nei canili. La L.R. 34/97 prevede tuttavia all’art. 5 che gli spazi nei canili debbano tenere conto delle esigenze etologiche e del tempo di permanenza del cane nel recinto
  • Decreto Legislativo 26/2014 – in attuazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, abroga il precedente D. Lgs. 116 /92 e sarà in vigore dal 2017; contiene nell’all. III norme sugli spazi riservati agli animali da esperimento, a cui fa riferimento la L.R. 34/92 del Lazio nello stabilire gli spazi minimi per la detenzione dei cani nei canili (v. in particolare Prg. 4 tabb. 4.1 e 4.2). Tali spazi minimi, ai quali non si può derogare, riguardano i canili sanitari di prima accoglienza dove i cani devono restare per il breve periodo in cui vengono loro somministrate le prestazioni sanitarie obbligatorie (sverminazione, vaccinazione, sterilizzazione, eventuali cure urgenti di patologie presenti alla cattura), nei canili rifugio dove i cani entreranno successivamente le condizioni devono tenere conto – come affermato dalla L.R. 34/97 art. 5 – delle loro esigenze etologiche e del tempo di permanenza che può essere anche molto lungo, prima dell’adozione
  • LEGGE 189 DEL 20.07.2004“Disposizioni concertnenti il divieto di maltrattamento animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
  • OM 6.08.2009 –  Concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani

Lazio

  • Obblighi normativi dei proprietari di cani nel Lazio (iscrizione all’anagrafe canina, cessione, ecc.)
  • L.R. n.34/97 – Recepisce la Legge quadro 281/91 stabilendo le norme regionali in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
  • D.G.R. 43/2010 – Prevede: Tipologia di strutture adibite al ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti o catturati; Disciplina delle funzioni amministrative e sanitarie e delle competenze
    attribuite agli Enti Locali, ai Comuni e alle Aziende Unità Sanitarie Locali in relazione alle strutture di cui al punto. Disciplina del Servizio di cattura dei cani vaganti. Disciplina dei contratti d’ affidamento da parte degli enti locali del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi e ruolo delle associazioni di volontariato animalista nell’ambito delle strutture di cui al punto A). Disciplina, delle procedure d’adozione degli animali ricoverati nelle strutture di cui al punto A). Assistenza sanitaria dei cani di quartiere e dei gatti delle colonie feline.
  • D.G.R. 866/2006 – contiene norme sulla detenzione di animali d’affezione per i privati (spazi, condizioni di trattamento, ecc.)